I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili PDF Stampa E-mail

Il Funzionario Responsabile
Visto il D.Lgs. 504 / 1992 e s.m.i. relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto il D.L. 27.05.2008 N.93 convertito in Legge 24.07.2008 N. 126;
Visto il Regolamento comunale generale sulle entrate;
Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

INFORMA

Aliquote confermate con Delibera di C.C. n. 29 del 30.12.2008

a) aliquota ordinaria 7 per mille
b) aliquota ridotta per abitazioni principali (A1 - A8 - A9) del 4,5 per mille e in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli immobili locati o dati in comodato d'uso gratuito con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) aliquota ridotta del 4,5 per mille per le categorie catastali D2 (alberghi), D10 (aziende agrituristiche), D8 (campeggi - per le parti destinate a ricettività), B1 (collegi e convitti) previa autocertificazione dalla quale risulti:
- apertura per 100 giorni minimi nel periodo invernale (1.12./30.04)
- apertura per 50 giorni minimi nel periodo estivo (1.7/15.9)
(tenendo conto che i requisiti devono essere entrambi soddisfatti per usufruire della aliquota agevolata.)

ATTENZIONE !!! DALL'ANNO 2008, AI SENSI DEL D.L. 27.05.2008 N. 93, CONVERTITO IN LEGGE 24.07.2008 N. 126, L'AMMINISTRAZIONE STATALE HA DISPOSTO L'ESENZIONE DELL'ICI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E SULLA PERTINENZA DELLA STESSA (PER LA PERTINENZA VEDI REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE). INOLTRE VENGONO ASSIMILATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA RETTA ED UTILIZZATE COME TALI.

Base Imponibile

Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5%.
Dall'anno 2008 ai sensi della art. 5 comma 6 del Decreto Legge 262/2006 il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è “140” (non più 100).

Inagibilità o inabitabilità

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.245.

Scadenze pagamenti

Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2009 deve essere effettuata in due rate:

  • la prima, entro il 16 giugno 2009 pari al 50% dell'imposta riferita ai 12 mesi dell'anno precedente alle aliquote ed al netto delle detrazioni spettanti per l'anno precedente;

  • la seconda, entro il 16 dicembre 2009, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

L'ICI puo' essere versata in unica soluzione entro il 16.06.2009. In tal caso l'imposta dovuta deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni relative all'anno 2009 e non a quello precedente.
In caso di contitolarita' è possibile effettuare un unico versamento, indicando i due nominativi nello spazio dedicato all'inserimento del cognome e nome. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio l'alloggio del portiere) il versamento puo' essere eseguito dall'Amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
Non deve essere effettuato alcun versamento se l'importo annuale dell'imposta dovuta è inferiore a €. 11,00.

Modalità di versamento

- L'IMPOSTA DEVE ESSERE CORRISPOSTA MEDIANTE VERSAMENTO SU APPOSITO C/C POSTALE 68622372 INTESTATO A COMUNE DI PRAGELATO - ICI - SERVIZIO TESORERIA C/O SAN PAOLO IMI AG. SESTRIERE;
- TRAMITE F24, ANCHE IN COMPENSAZIONE CON ALTRE TASSE/IMPOSTE (CODICE COMUNE - G973).

Il versamento deve essere effettuato arrotondando l'importo dovuto all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiori a detto importo(L.296/2006)


Regolamento per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

Dichiarazione ICI


PER INFORMAZIONI

SERVIZIO TRIBUTI - Pza Municipio n.2 - La Ruà - 10060 PRAGELATO (TO)
Tel. 0122.78446 - fax 0122.78598 - e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

ORARIO: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30;
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Ultimo aggiornamento Domenica 03 Gennaio 2010 18:37